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IL DPR 462/01
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Il
DPR 462
del 22 ottobre 2001,
pubblicato l’8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio
2002, contiene il regolamento di semplificazione del procedimento
per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Tale regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di
lavoro, intendendo per luoghi di lavoro le attività soggette al DPR
462/01,
cioè “tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese
quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai
Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione e di
beneficenza”, le procedure e le modalità di omologazione e di
effettuazione delle verifiche periodiche.
Di
seguito vengono riassunti i punti principali del DPR 462/01.
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OBBLIGO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI
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Secondo il DPR 462/01 il
datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica
dell'impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche. Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va
richiesta la verifica periodica dell'intero impianto elettrico.
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FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI LEGGE
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La periodicità delle suddette
verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.
Gli impianti di messa a terra e i dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati
(verifiche di legge) ogni:
§
due anni negli ospedali,
case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a
maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al
Certificato di Prevenzione Incendi);
§
cinque anni negli altri
casi.
Gli impianti elettrici nei
luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati (verifiche
di legge) ogni due anni.
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SITUAZIONE PREESISTENTE (prima
del DPR)
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Fino al 23 gennaio 2002 le
verifiche periodiche erano affidate alle Asl/Arpa, che in carenza di
personale verificavano pochi impianti.
Il datore di lavoro si limitava a denunciare l'impianto
(presentando i modelli A, B e C all'Ispesl o alla Asl/Arpa), senza
avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo pubblici non
effettuavano né l'omologazione, né le verifiche periodiche
dell'impianto.
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SITUAZIONE ATTUALE (dopo
il DPR)
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In base al DPR 462/01,
le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla
Asl/Arpa) da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività
Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la
seguente:
§
prima: il datore di
lavoro aveva soltanto l'obbligo di denunciare l'impianto (modelli A,
B, C) e, in caso di mancata verifica dello stesso, non aveva
responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale delle
Asl/Arpa/Ispesl);
§
ora: il datore di lavoro ha
l'obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni
due/cinque anni ad un Organismo Abilitato (o all'Asl/Arpa). In caso di
mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile,
poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla a un
Organismo Abilitato (che dispone di sufficiente personale per
effettuare le verifiche).
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IMPIANTI ESISTENTI
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Il DPR 462/01 si applica
non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In
particolare, per gli impianti già denunciati (modelli A,B,C) bisogna
richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque
anni dalla denuncia (o dalla data dell'ultima verifica dell'Asl/Arpa.
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CONTROLLI
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Di fronte ad un controllo
dell'autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Nas, Ispettorato del
lavoro, ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della
verifica di legge o quanto meno la lettera di richiesta della verifica
periodica.
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RESPONSABILITA'
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Le conseguenze a cui può
andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:
§
responsabilità civili e penali
se avviene un infortunio sull'impianto, in seguito alla mancata
verifica;
§
sanzioni penali, in caso di
controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.
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ORGANISMI ABILITATI
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Le verifiche degli impianti
previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate soltanto da
un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in
alternativa, dall'Asl/Arpa. Non sono valide, a tale fine, le verifiche
effettuate da professionisti o imprese installatrici.
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SCELTA DELL'ORGANISMO ABILITATO
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Il datore di lavoro è
responsabile della scelta dell'Organismo Abilitato ed è opportuno che
si avvalga di un Organismo come VT Verifiche Tecniche Srl, in
grado di difenderlo in caso di contestazioni.
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il testo completo del DPR 462/01
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