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1) Quali
sono le differenze sostanziali tra gli Organismi di Ispezione
privati e quelli classici (ASL/ARPA/ISPESL)?
Un
Organismo privato abilitato dal Ministero delle Attività Produttive
ai sensi del DPR 462/01 ha una veste di “pubblico ufficiale”, ma
nasce da una società privata.
In caso di esito positivo della verifica, l’Organismo di
Ispezione procede unicamente al rilascio del verbale di ispezione;
in caso di esito negativo è tenuto a denunciare le violazioni
direttamente al P.M. competente o al personale ispettivo delle ASL
con qualifica di UPG.
VT
Verifiche Tecniche s.r.l. in ogni caso si occupa esclusivamente
di quanto previsto dal DPR 462/01 e non ha altri compiti ispettivi.
2) Da
chi viene richiesta la verifica e con quali tempi?
La
verifica viene richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno
un lavoratore subordinato, che deve provvedere a contattare
Organismi di Ispezione privati o pubblici (ASL/ARPA).
Le verifiche periodiche devono avere la seguente frequenza:
§
ogni
due anni per gli impianti di messa a terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, in locali
adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di
incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo
di esplosione;
§
ogni
cinque anni per
tutti gli altri casi.
La
norma stabilisce inoltre entro quali tempi richiedere la prima
verifica, ovvero entro i primi due o cinque anni dalla
messa in esercizio dell’impianto in esame (indipendentemente se
l’assunzione del lavoratore subordinato cessi negli anni a seguire
o si crei dopo la messa in esercizio.
3) Se
un’azienda ha solo degli stagisti è soggetta agli obblighi
del DPR 462/01?
Secondo
la legislazione vigente, ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono
assimilati a dipendenti anche i soci lavoratori delle società
di persone o cooperative, gli stagisti, gli apprendisti e
persino gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili ed
attrezzature in genere.
4) In
che modo il Datore di Lavoro (D.L.) richiede l’ispezione di
verifica all’Organismo?
Mediante
una proposta contrattuale, da lui sottoscritta, su apposita
modulistica predisposta da VT
Verifiche Tecniche s.r.l.
In tale proposta contrattuale il D.L. specifica una serie di
dati necessari a determinare la tariffa. L’Organismo, entro 15
giorni dal ricevimento della proposta contrattuale, invia apposita
comunicazione di accettazione al D.L. a mezzo raccomandata A.R., a
mezzo fax o a mezzo e-mail. Negli ultimi due casi, però, il
Proponente dovrà confermare la ricezione stesso mezzo; in caso di
mancata conferma VT
Verifiche Tecniche s.r.l. sarà tenuta all’invio della stessa
a mezzo raccomandata A.R. (in realtà i tempi saranno di norma molto
inferiori).
5)
Come si possono determinare le tariffe delle verifiche?
VT
Verifiche Tecniche s.r.l. ha predisposto un tariffario,
costruito in base al tipo di verifica, alla potenza contrattuale
dell’impianto ed alla sua superficie di estensione, che permette
di determinare abbastanza precisamente i tempi di durata delle
ispezioni e, conseguentemente, le tariffe.
Un discorso a parte riguarda i locali con pericolo di
esplosione, gli ambienti di lavoro che superano di molto i limiti
dimensionali previsti nel tariffario e altri casi particolari.
VT
Verifiche Tecniche s.r.l. si sforza di determinare con
precisione e trasparenza sia la tariffa che la durata delle
ispezioni, allo scopo di orientare i propri sforzi ad una piena e
continua soddisfazione del cliente.
6) C’è
compatibilità tra il lavoro di verificatore di Organismo di
Ispezione e di progettista libero professionista?
La Appendice A
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 stabilisce che “il
personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione non
deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore,
l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore
o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione”.
Un chiarimento del Ministero ha specificato che
l’ispettore di tali impianti non solo non può essere una delle
figure precedentemente elencate per l’impianto oggetto di verifica
ma neanche concorrente di essi.
In pratica ha specificato che l’ispettore non può
essere né progettista di impianti elettrici, né installatore, né
consulente in materia di impianti elettrici né rivenditore o
produttore di materiali elettrici.
7) Qual
è il profilo richiesto per poter diventare ispettore di VT
Verifiche Tecniche s.r.l. ?
I
profili professionali maggiormente interessanti per questo ruolo
sono (in ordine di preferenza):
§
Ingegneri
o periti industriali con esperienza significativa nella
progettazione e/o verifica di impianti elettrici;
§
Ingegneri
o periti industriali con specializzazione in impianti
elettrici.
8) In
quali casi si deve richiedere la verifica periodica degli impianti
di protezione dalle scariche atmosferiche e quali sono tali
impianti?
Nel
DPR 462/01 si fa riferimento ad ulteriori decreti che avrebbero
dovuto spiegare meglio il campo di applicazione del DPR medesimo. In
assenza di tali decreti esplicativi occorre usare il buon senso. Pare
quindi plausibile fare riferimento al campo di applicazione del DPR
547/55.
Secondo i decreti attuativi del DPR 547/55, andavano
denunciati (e quindi verificati periodicamente) gli impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche dirette (escluso quindi
gli SPD), unicamente per le attività soggette al controllo dei VV.FF.
(cioè quelle allora inserite nel DPR 689/59 tab. A e B).
In pratica: qualora nell’azienda soggetta al controllo dei VV.FF.
risulti installato un parafulmine, il DL è (quasi) certamente
tenuto a “denunciarlo”, inviando dichiarazione di conformità (o
documento equivalente, cioè dichiarazione a firma
dell’installatore, di aver rispettato la regola dell’arte), come
indicato dal DPR 462/01, ed a far eseguire verifiche periodiche con
la periodicità prevista.
Qualora invece l’azienda non preveda attività soggette,
parrebbero non necessarie sia la “denuncia” sia la verifica
periodica. In ogni caso non è vietato far eseguire le verifiche
periodiche (es. straordinarie) e quindi, per maggior tranquillità,
il DL la può richiedere comunque.
9)Cosa
si intende per "impianti con pericolo di esplosione"?
Il
recente DPR 233/03 abroga le tabelle A e B del DM 22/12/58 e
stabilisce che tutti i datori di lavoro devono far eseguire una
valutazione del rischio mirata all’individuazione di eventuali
zone con pericolo di esplosione. La valutazione sarà effettuata
mediante le procedure di cui alle norme CEI 31-30 e 31-35. A
seguito di tale individuazione di zone pericolose, secondo lo stesso
decreto, le verifiche di cui al DPR 462/01 saranno eseguite SOLO ove
vi siano zone 0 (o 20) e 1 o (21).
10) Le
centrali termiche e le cucine, sono luoghi con pericolo di
esplosione o luoghi marci?
Se
non si possono considerare luoghi con pericolo di esplosione (v. faq
precedente), le centrali termiche o cucine, con potenza installata
superiore a 30.000 kCal/h (35 kW), sono soggette a normative
specifiche di prevenzione incendi (DM 12/04/96), pertanto si può
ritenere che la combinazione dei fattori di rischio incendio non sia
trascurabile ma determini un luogo “a maggior rischio in caso di
incendio” (fermo restando che tale classificazione dovrebbe essere
evidente nel progetto degli impianti).
11) I
condomini sono assimilabili a luoghi di lavoro?
A
seguito di espresso parere del Ministero il DPR 462/01 si applica
anche ai Condomini non
aventi lavoratori subordinati, diventando essi, nel momento in cui
affidano a terze imprese o a lavoratori autonomi i servizi o lavori
necessari per il soddisfacimento della gestione, luogo
di lavoro. L’Amministratore assume allora la figura giuridica
di Committente (Datore di Lavoro Committente) e deve provvedere
affinché il Luogo di Lavoro (il condomino) risponda alle Norme di
tutela.
12) Cosa
si intende per "apparecchio elettromedicale"?
Per
apparecchio elettromedicale si intende un’apparecchiatura,
alimentata elettricamente, destinata alla diagnosi, al trattamento o
alla sorveglianza del paziente, sotto la supervisione di un medico,
che entra in contatto fisico o elettrico con il paziente e/o
trasferisce energia verso o dal paziente e/o rivela un determinato
trasferimento di energia verso il paziente. In pratica, sono
apparecchi elettromedicali tutti gli apparecchi destinati alla
diagnosi e alla terapia che vengono in contatto con una parte del
corpo del paziente (come ad es. strumenti per la misura della pressione, l’ECG, la
misurazione diabete ecc., o eventuali terapie come massaggi,
trattamenti vari, riabilitazioni, ecc.).
13) La
Farmacia
: Locale ad uso medico?
Il
DPR 462/01 indica differenti periodicità di verifica a seconda
della tipologia d’impianto (ogni due o cinque anni). In particolar
modo per i locali ad uso medico è stabilita una periodicità di due
anni. Ma cosa si intende per “locale ad uso medico”?.
L’ultima edizione della norma tecnica CEI 64-8 ed. 2003, sez. 710
definisce "locali ad uso medico” tutti quei luoghi
destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di
sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti
estetici), compresi gli ambulatori veterinari.
In tal caso una farmacia è definita come locale ad uso medico (in
tal caso la periodicità è biennale), se al suo interno si
effettuano diagnosi come la misura della pressione, l’ECG, la
misurazione diabete ecc., o eventuali terapie come massaggi,
trattamenti vari, riabilitazioni, ecc.
Resta a carico del datore di lavoro la responsabilità
dell’individuazione dei locali ad uso medico e della “scelta”
sulla periodicità della verifica.
14) Qual
è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta
l’attività di centro estetico?
Secondo
la norma CEI 64-8/7V2 art. 710.2.1 un locale per trattamenti
estetici in cui si utilizzano apparecchiature elettriche per uso
estetico (guida CEI 6239), è assimilabile ad un locale ad uso
medico.
Se un centro estetico esercita un’attività con
macchine aventi parti applicate al corpo umano, come per i locali
medici di gruppo 1, la periodicità delle verifiche è di due
anni.
15) Qual
è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta
l’attività di parrucchiere?
Nell’attività
di parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti
applicate al paziente, in quanto si dovrebbe esercitare l’attività
con apparecchi quali phon, caschi per signora o simili; di
conseguenza la periodicità sarebbe di cinque anni.
Nel caso in cui ci siano lampade per abbronzatura o
altri apparecchi elettrici per trattamenti estetici, con parti a
contatto, la periodicità diventa biennale come al punto
precedente.
16) Qual
è la periodicità delle verifiche per un locale dove c’è
l’attività di ambulatorio veterinario?
La
norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il locale
medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di
sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…”
aggiunge che “per paziente si intende persona o animale”.
Queste definizioni implicano che l’ambulatorio
veterinario è un locale ad uso medico. Dunque, in caso sia presente
almeno un dipendente, esso è soggetto a DPR 462/01 con una
periodicità delle verifiche biennale.
17) Una
palestra con apparecchi ad uso ginnico è classificabile come locale
ad uso medico?
La
palestra non ha, in genere, apparecchi elettromedicali e quindi non
rientra tra i locali ad uso medico; in generale la periodicità
delle verifiche sarà quindi quinquennale come per tutti i
locali ordinari.
Nel caso in cui nella palestra siano ubicati lettini di
abbronzatura o altre apparecchiature elettromedicali per trattamenti
estetici (es. elettrostimolatori con alimentazione da rete), si
devono adottare misure di protezione analoghe ai locali medici di
gruppo 1 e quindi le verifiche assumono, in questo caso, una
periodicità biennale.
18) Qual
è la periodicità delle verifiche per una struttura mista, cioè
con locali a maggior rischio in caso di incendio e locali di tipo
ordinario?
Per
luoghi di lavoro ove l’attività prevalente impone periodicità
biennale, è opportuno estendere tale periodicità all’intero
impianto. Nei casi in cui la periodicità biennale fosse
necessaria per piccoli ambienti (es. locale centrale termica, o
locale gruppo elettrogeno di pot. > 25 kW) si può procedere con
periodicità differenti.
19) In
caso di attività con la sola centrale termica a periodicità
biennale è proprio necessario far eseguire la verifica biennale
alla stessa dato che essa non è proprio un luogo di lavoro?
E’
vero che in genere nella centrale termica non stazionano i
dipendenti di un’azienda per lavorare. Non essendo espressamente
dichiarato da alcun riferimento legislativo che si possono escludere
i locali termici dalle verifiche periodiche degli impianti, è consigliabile,
per i datori di lavoro, far eseguire verifiche riguardanti anche
tali locali, per non rischiare di incorrere in eventuali sanzioni.
20) Qual
è la periodicità delle verifiche per un cantiere e cosa si intende
esattamente con questa parola?
Le
verifiche periodiche per i cantieri si effettuano ogni due anni. Per
la definizione di cantiere si fa riferimento al Dlgs 494/96:
“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I”,
ovvero:
“1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento , ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura,
in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di
ingegneria civile, per le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile
gli scavi, ed il montaggio o lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile.”
21) Un
ristorante con cucina elettrica e 120 posti a sedere è soggetto a
verifica biennale o quinquennale?
Dalla
circolare del Ministero dell’Interno n°36 del 11/12/1985 si
evince che i ristoranti non sono soggetti ai controlli della
prevenzione incendi, indipendentemente dal numero di persone.
Se invece la sala è destinata anche a banchetti con
danze, è “luogo di pubblico spettacolo” e quindi
soggetta a prevenzione incendi. In tal caso è inquadrabile come
luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Resta comunque compito del il progettista degli
impianti elettrici stabilire se è un luogo “a maggior rischio
in caso di incendio” o meno. In tal caso la periodicità è biennale,
altrimenti quinquennale.
22) Qual
è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta
l’attività di parrucchiere?
Nell’attività
di parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti
applicate al paziente, in quanto si dovrebbe esercitare l’attività
con apparecchi quali phon, caschi per signora o simili; di
conseguenza la periodicità sarebbe di 5 anni.
Nel caso in cui ci sono lampade per abbronzatura o altri
apparecchi elettrici per trattamenti estetici, con parti a contatto,
la periodicità diventa biennale.
23) Qual
è la periodicità delle verifiche per un locale dove c’è
l’attività di ambulatorio veterinario?
La
norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il locale
medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di
sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…” aggiunge
che “per paziente si intende persona o animale”. Queste
definizioni implicano che l’ambulatorio veterinario è un locale
ad uso medico.
Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente, esso è
soggetto a DPR 462/01 con una periodicità delle verifiche biennale.
24) Cosa
si intende per modifica sostanziale dell’impianto (in seguito alla
quale il D.L. deve richiedere la verifica straordinaria)?
Secondo
una circolare ISPESL n°12988 del 24 ottobre 1994 indirizzata ai
dipartimenti, sono soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad una verifica
straordinaria, gli impianti che sono stati oggetto di
trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle modifiche che
in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di
consegna.
Qualche esempio di trasformazione sostanziale:
§
Le
variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di
alimentazione;
§
Aumento
di potenza che implica modifica del quadro generale o della cabina
di trasformazione;
§
Una
modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai
contatti indiretti, se può interessare tutto l’impianto;
§
L’aumento
delle cabine di trasformazione nei sistemi di categoria II;
§ Cambio
di destinazione d’uso del locale, in caso comporti variazioni
significative alla valutazione del rischio elettrico (es.
trasformazione da ufficio a studio medico).
Non
sono, perciò, da considerare trasformazioni sostanziali:
§
le
modifiche nei quadri secondari o circuiti terminali;
§
il
cambio della ragione sociale.
25) Cosa
succede se il D.L. prima della scadenza dei due/cinque anni
dall’ultima verifica periodica si fa rilasciare una nuova
dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?
Nel
caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di manutenzione
ordinaria/straordinaria dell’impianto rimane l’obbligo di far
effettuare la verifica periodica prima della scadenza dei due/cinque
anni dall’ultima effettuata.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a
seguito di modifica sostanziale dell’impianto, il D.L. deve
inviare la nuova dichiarazione di conformità alla ASL/ARPA e far
effettuare la verifica straordinaria ad un Organismo Abilitato o ad
ASL/ARPA.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a
seguito di rifacimento totale dell’impianto, si deve
seguire la procedura relativa ai nuovi impianti.
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