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       LE VERIFICHE OBBLIGATORIE

       DEGLI IMPIANTI ELETTRICI


 

Il 23 gennaio 2002 è  entrato in vigore il DPR n° 462/01 che stabilisce l’obbligo per i Datori di Lavoro, così come individuati dal D.Lgs. 626/94, in caso di nuove realizzazioni o modifiche degli impianti elettrici, di inviare la dichiarazione di conformità L. 46/90 rilasciata dall’elettricista abilitato alle ASL (o ARPA) ed all’ISPESL; inoltre viene stabilito l’obbligo, in carico sempre al Datore di Lavoro, di far eseguire le verifiche periodiche biennali o quinquennali su tali impianti da soggetti abilitati quali gli ORGANISMI DI ISPEZIONE o ASL competenti per Territorio.

Gli ORGANISMI DI ISPEZIONE sono enti privati appositamente autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive che rilasciano attestati di verifica in alternativa alle ASL. 

 

 

 

 

       SOGGETTI INTERESSATI


 

Sono tenuti a rispettare il DPR 462/01, e dunque rispettare le scadenze di verifica previste, tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente nella propria azienda che lavori in ambienti dotati di impianto elettrico o di protezione contro le scariche atmosferiche.

   Secondo la normativa vigente sono assimilabili a dipendenti anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzino macchine utensili ed attrezzature in genere.

   A seguito di espresso parere del Ministero il DPR 462/01 si applica anche ai Condomini non aventi lavoratori subordinati, diventando essi, nel momento in cui affidano a terze imprese o a lavoratori autonomi i servizi o lavori necessari per il soddisfacimento della gestione, luogo di lavoro. L’Amministratore assume allora la figura giuridica di Committente (Datore di Lavoro Committente) e dovrà provvedere affinché il Luogo di Lavoro (il condomino) risponda alle Norme di tutela.

Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 i seguenti impianti:

§       Impianti elettrici di messa a terra;

§       Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

§       Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

 

 

 

 

       QUANDO SCATTA L'OBBLIGO


 

L’obbligo di far eseguire la verifica periodica scatta nei seguenti casi:

Verifica con cadenza biennale

§       nei cantieri;

§       in locali adibiti ad uso medico e similari (estetisti, veterinari, ecc.);

§       nei luoghi a maggior rischio di incendio (discoteche, cinema, alberghi, tutte le altre attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ecc.);

§       in luoghi con pericolo di esplosione (centrali termiche a gas, grandi cucine a gas, luoghi di lavoro con depositi di materiali che presentino rischio di esplosione).

Verifica con cadenza quinquennale

§       in tutti i restanti luoghi di lavoro.

Verifica straordinaria

Le verifiche straordinarie possono essere richieste agli Organismi di Ispezione autorizzati da Ministero. Tali verifiche devono essere effettuate nei casi di:

§       Esito negativo della prima verifica o della verifica periodica;

§       Modifica sostanziale dell’impianto.  

 

 

 

 

       IN PRATICA COSA DEVE FARE IL

       DATORE DI LAVORO ?


 

Il Datore di Lavoro deve rispettare i dettami del DPR 462/01 che sono per comodità riassunti nel diagramma di flusso sottostante :

 

N.B.: Gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione devono essere omologati esclusivamente da ASL, quindi la dichiarazione di conformità non equivale all’omologazione. Tutti gli altri impianti vengono omologati con l’invio della dichiarazione di conformità del costruttore. 

   In caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento il Datore di Lavoro deve comunicare tali variazioni all’ASL / ISPESL.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti precedenti al DPR 462/01 si veda la seguente tabella:

 

 

TIPO DI IMPIANTO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

TEMPI PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Impianti installati dopo il 23/01/2002

Inviare dichiarazione di conformità a ISPESL/ASL o ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio

Far eseguire la prima verifica periodica entro cinque/due anni dalla data di messa in esercizio dell’impianto (immediatamente se i cinque/due anni risultano già trascorsi)

Impianti mai denunciati ed entrati in servizio dopo il 13 Marzo 1990

Inviare immediatamente dichiarazione di conformità a ISPESL/ASL o ARPA (in caso l’impianto ne risulti sprovvisto occorre prima incaricare una ditta installatrice di effettuarne l’adeguamento/completamento)

Richiedere subito la prima verifica periodica se sono trascorsi cinque/due anni dalla data di messa in esercizio dell’impianto

Impianti mai denunciati privi della dichiarazione di conformità perché entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore delle Legge 46/90

Inviare immediatamente l’apposito atto notorio a ISPESL/ASL o ARPA

Richiedere subito la prima verifica

Impianti denunciati a ISPESL/ASL o ARPA (invio degli ex-Modelli “A”,“B” o “C”) ma mai verificati/omologati

//

Far eseguire la prima verifica periodica entro cinque/due anni dalla data di messa in esercizio dell’impianto (immediatamente se i cinque/due anni risultano già trascorsi)

Impianti già verificati/omologati

//

Far eseguire la verifica periodica entro cinque/due anni dalla data dell’omologazione o dell’ultima verifica (immediatamente se i cinque/due anni risultano già trascorsi)

 

 

 

 

       SANZIONI


 

Il DPR 462/01 pur non contenendo in modo esplicito indicazioni riguardo le sanzioni da applicabili in caso di inadempienza, all'art.9 specifica i seguenti fatti:

§       Sono abrogati gli art.40 e 238 del DPR 547/55;

§       Sono abrogati gli art.2,3 e 4 del DM 12/09/59;

§       I riferimenti alle disposizioni abrogate contenuti in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento;

§       Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Ciò significa che le sanzioni previste in caso di violazione, contenute negli articoli abrogati, devono essere applicate utilizzando l'art.389 del DPR 547/55 da cui si evince che la mancata esecuzione di verifica periodica prevede: l'arresto sino a 3 mesi o una ammenda da € 258,00 a € 1033,00 con procedure sanzionatorie riferite al D.Lgs.758/94. Non è comunque escluso, nel caso in cui le violazioni siano accertate da UPG, che in tale sede vengano riscontrate altre violazioni, in particolare quella riferita all'art.32 del D.Lgs.626/94 relativa alla manutenzione degli stessi impianti che prevede l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da € 1549,37 a € 4131,66.

 

 

 


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