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LE VERIFICHE OBBLIGATORIE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
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Il
23 gennaio 2002 è entrato
in vigore il DPR
n° 462/01
che stabilisce l’obbligo
per i Datori di Lavoro, così come individuati dal D.Lgs.
626/94, in caso di nuove realizzazioni o modifiche degli impianti
elettrici, di inviare la dichiarazione di conformità L. 46/90
rilasciata dall’elettricista abilitato alle ASL (o ARPA) ed all’ISPESL;
inoltre viene stabilito l’obbligo,
in carico sempre al Datore di Lavoro, di far eseguire le verifiche periodiche biennali o quinquennali su tali impianti da
soggetti abilitati quali gli ORGANISMI
DI ISPEZIONE o ASL competenti per Territorio.
Gli ORGANISMI DI
ISPEZIONE sono enti privati appositamente autorizzati dal
Ministero delle Attività Produttive che rilasciano attestati di
verifica in alternativa alle ASL.
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SOGGETTI INTERESSATI
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Sono
tenuti a rispettare il DPR
462/01, e dunque rispettare le scadenze di verifica
previste, tutti i Datori di
Lavoro che abbiano almeno
un dipendente nella propria azienda che lavori in ambienti dotati
di impianto elettrico o di protezione contro le scariche atmosferiche.
Secondo la normativa vigente sono
assimilabili a dipendenti anche i soci lavoratori di società di
persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di
scuole che utilizzino macchine utensili ed attrezzature in genere.
A seguito di espresso parere del Ministero il DPR
462/01 si applica anche ai Condomini
non
aventi lavoratori subordinati, diventando essi, nel momento in cui
affidano a terze imprese o a lavoratori autonomi i servizi o lavori
necessari per il soddisfacimento della gestione, luogo
di lavoro. L’Amministratore assume allora la figura giuridica di
Committente (Datore di Lavoro Committente) e dovrà provvedere affinché
il Luogo di Lavoro (il condomino) risponda alle Norme di
tutela.
Sono
soggetti alle verifiche previste dal DPR
462/01 i seguenti impianti:
§
Impianti
elettrici di messa a terra;
§
Installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
§
Impianti
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
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QUANDO SCATTA L'OBBLIGO
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L’obbligo
di far eseguire la verifica periodica scatta nei seguenti casi:
Verifica con cadenza biennale
§
nei
cantieri;
§
in
locali adibiti ad uso medico e similari (estetisti, veterinari, ecc.);
§
nei
luoghi a maggior rischio di incendio (discoteche, cinema, alberghi,
tutte le altre attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco,
ecc.);
§
in
luoghi con pericolo di esplosione (centrali termiche a gas, grandi
cucine a gas, luoghi di lavoro con depositi di materiali che
presentino rischio di esplosione).
Verifica con cadenza quinquennale
§
in tutti
i restanti luoghi di lavoro.
Verifica straordinaria
Le verifiche straordinarie possono essere richieste agli
Organismi di Ispezione autorizzati da Ministero. Tali verifiche devono
essere effettuate nei casi di:
§
Esito
negativo della prima verifica o della verifica periodica;
§
Modifica
sostanziale dell’impianto.
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IN PRATICA COSA DEVE FARE IL
DATORE DI LAVORO ?
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Il
Datore di Lavoro deve rispettare i dettami del DPR
462/01 che sono per comodità riassunti nel diagramma
di flusso sottostante
:






N.B.: Gli impianti in luoghi
con pericolo di esplosione devono essere omologati esclusivamente da
ASL, quindi la dichiarazione di conformità non equivale
all’omologazione. Tutti gli altri impianti vengono omologati con
l’invio della dichiarazione di conformità del costruttore.
In caso di cessazione,
modifica sostanziale o trasferimento il Datore di Lavoro deve
comunicare tali variazioni all’ASL / ISPESL.
Per
quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti precedenti al DPR
462/01 si veda la seguente tabella:
TIPO
DI IMPIANTO
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DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA’
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TEMPI
PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE
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Impianti
installati dopo il 23/01/2002
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Inviare
dichiarazione di conformità a ISPESL/ASL o ARPA entro 30
giorni dalla messa in esercizio
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Far
eseguire la prima verifica periodica entro cinque/due anni
dalla data di messa in esercizio dell’impianto
(immediatamente se i cinque/due anni risultano già trascorsi)
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Impianti
mai denunciati ed entrati in servizio dopo il 13 Marzo 1990
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Inviare
immediatamente dichiarazione di conformità a ISPESL/ASL o
ARPA (in caso l’impianto ne risulti sprovvisto occorre prima
incaricare una ditta installatrice di effettuarne
l’adeguamento/completamento)
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Richiedere
subito la prima verifica periodica se sono trascorsi
cinque/due anni dalla data di messa in esercizio
dell’impianto
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Impianti
mai denunciati privi della dichiarazione di conformità perché
entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore delle
Legge 46/90
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Inviare
immediatamente l’apposito atto notorio a ISPESL/ASL o ARPA
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Richiedere
subito la prima verifica
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Impianti
denunciati a ISPESL/ASL o ARPA (invio degli ex-Modelli
“A”,“B” o “C”) ma mai verificati/omologati
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//
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Far
eseguire la prima verifica periodica entro cinque/due anni
dalla data di messa in esercizio dell’impianto
(immediatamente se i cinque/due anni risultano già trascorsi)
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Impianti
già verificati/omologati
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//
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Far
eseguire la verifica periodica entro cinque/due anni dalla
data dell’omologazione o dell’ultima verifica
(immediatamente se i cinque/due anni risultano già trascorsi)
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SANZIONI
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Il
DPR
462/01
pur non contenendo in modo esplicito indicazioni riguardo le sanzioni
da applicabili in caso di inadempienza, all'art.9 specifica i seguenti
fatti:
§
Sono
abrogati gli art.40 e 238 del DPR 547/55;
§
Sono
abrogati gli art.2,3 e 4 del DM 12/09/59;
§
I
riferimenti alle disposizioni abrogate contenuti in altri testi
normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente
regolamento;
§
Il
presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla
data della sua entrata in vigore.
Ciò
significa che le sanzioni previste in caso di violazione, contenute
negli articoli abrogati, devono essere applicate utilizzando l'art.389
del DPR 547/55 da cui si evince che la mancata esecuzione di verifica
periodica prevede: l'arresto sino a 3 mesi o una ammenda da € 258,00
a € 1033,00 con procedure sanzionatorie riferite al D.Lgs.758/94.
Non è comunque escluso, nel caso in cui le violazioni siano accertate
da UPG, che in tale sede vengano riscontrate altre violazioni, in
particolare quella riferita all'art.32 del D.Lgs.626/94 relativa alla
manutenzione degli stessi impianti che prevede l'arresto da 3 a 6 mesi
o l'ammenda da € 1549,37 a € 4131,66.
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